Amministratore di condominio; Istituto e disciplina dell’amministrazione condominiale e patrimoniale
L’amministratore di condominio è uno dei cinque organi dell’istituto condominiale come già affrontato in precedenza ad esempio ed in particolare (vedi articolo organi del condominio)
L’amministrazione condominiale:
Prima di tutto uno degli organi del condominio, previsto e disciplinato dal codice civile, è l’amministratore condominiale, esso è l’organo di governo del condominio, e di rappresentanza.
L’amministratore di condominio è previsto e disciplinato dalle seguenti norme del codice civile.
- 1129 cc. – Nomina revoca e obblighi
- 1130 cc. – Attribuzioni
- 1131 cc. – Rappresentanza
- 1133 cc. – Provvedimenti
in secondo luogo l’amministrazione perciò è l’organo che esegue le deliberazioni dell’assemblea,
riscuote di conseguenza i contributi ed i rimborsi delle spese di condominio dai condomini, ed eroga le spese occorrenti per la
conservazione e la manutenzione dell’edificio, e paga le stesse, redige il bilancio annuale (rendiconto condominiale), in fine rappresenta il fabbricato nei procedimenti giudiziari nei
quali è parte.
In conclusione lo stesso dura in carica un anno ma si intende confermato per uguale durata, esso può essere revocato in ogni momento, salvo i danni.
Nomina, revoca e determinazione della retribuzione
dell’Amministrazione spettano all’assemblea con la maggioranza dei
presenti (anche per delega) all’assemblea che rappresentino (art. 1136 2° comma).
L’ Amministrazione può essere revocata dall’autorità giudiziaria
competente in qualsiasi momento, su richiesta di quantomeno un condomino, nel momento in
cui vi fossero fondati sospetti di gravi anomalie nella conduzione condominiale, quando
non rende il conto della gestione annualmente o quando, essendogli stato
notificato un atto di citazione, non informa rapidamente l’assemblea e comunque quando l’amministrazione eccedete nelle sue attribuzioni ed in tutti i casi previsti dall’articolo 1129 cc.
Fondamentalmente è da evidenziare la durata annuale che, a continuazione della
riforma del 2012, ha portato ad interpretazioni distinte sulla durata a pieni poteri.
L’interpretazione più accreditata in conclusione agli interessi della compagine assembleare
intende l’estensione annuale del mandato originale.
Dott. Piero Antonio Esposito

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