Rendiconto condominiale
Il bilancio condominiale è il documento contabile con il quale viene
rappresentato ai partecipanti al condominio il rendiconto della gestione
svolta dall’Amministrazione (ovvero l’esposizione delle spese sostenute
durante il suo mandato elencate e ripartite fra le unità immobiliari), la
situazione patrimoniale (crediti e debiti) e la situazione di cassa (bilancio
delle entrate e delle uscite verificatesi nel periodo preso in
considerazione).
Il bilancio è approvato dall’assemblea con le maggioranze previste
dall’art. 1136 c.c.
Il bilancio ha un esercizio che può essere coincidente con l’anno solare
(01/01 – 31/12) o meno (es. 01/10 – 30/09).
La scelta è in quanto stabilito dal regolamento di condominio.
Il rendiconto condominiale è regolamentato dall’art. 1130-bis c.c. che
riporto integralmente alla fine del capo.
Art. 1130 bis. c.c. – Rendiconto Condominiale
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
Dott. Piero Antonio Esposito.

Rispondi