L’art. 1331 c.c. disciplina il contratto d’opzione stabilendo che:
“quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla
propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la
dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli
effetti previsti dall’art. 1329 c.c.. Se per l’accettazione non è stato fissato
un termine, questo può essere stabilito dal Giudice”.
Il contratto d’opzione di cui all’art. 1331 c.c. richiama la disciplina
della proposta irrevocabile di cui all’art. 1329 c.c. con la
conseguenza che l’opzione non perde efficacia nel caso di morte o
sopravvenuta incapacità del concedente.
Il contratto d’opzione costituisce un diritto potestativo di
concludere il contratto in capo all’opzionario e una situazione di
soggezione (a tale diritto potestativo) in capo al concedente.
Con riferimento al termine per l’esercizio dell’opzione, ove non
stabilito nel contratto d’opzione, esso viene stabilito dal Giudice.
Il contratto d’opzione deve contenere tutti gli elementi del contratto
da concludere e deve rivestire la stessa forma richiesta per tale
contratto (secondo parte della dottrina l’opzione non dovrebbe avere la
stesse forma del contratto che ne forma oggetto in quanto non vi sarebbe
una previsione esplicita come quella presente con riferimento al
contratto preliminare).
Secondo la dottrina è ammissibile l’esperimento del rimedio della
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta già con
riferimento all’opzione.
Dott. Piero Antonio Esposito

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