Art 67 – Disposizioni attuazione codice civile
Commento:
By Dott. Piero Antonio Esposito
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I condomini possono intervenire in assemblea anche attraverso un delegato dietro conferimento di delega scritta.
Sta all’amministratore del condominio raccogliere le deleghe dei presenti in assemblea e valutare la regolaritร e la sua costituzione, dandone poi comunicazione al presidente, il quale attua le sue verifiche.
Il delegante รจ rappresentato dal delegato a cui ha conferito la delega; nell’ipotesi di delega non puntuale, il delegato vota, per tutti i condomini deleganti, secondo le proprie idee e principi; nell’ipotesi di delega puntuale non puรฒ votare sul punto previsto dall’ordine del giorno diversamente da quanto disposto dal delegante.
Un condomino non puรฒ delegare persone diverse, anche nell’ipotesi in cui il condomino sia proprietario di piรน unitร immobiliari distinte.
Al fine di non eccedere i limiti di delega ricevuta, il delegato puรฒ votare e deliberare unicamente sui punti posti all’ordine del giorno; in caso contrario, il delegante avrebbe diritto ad impugnare il voto qualora eccedesse dai poteri di delega.
L’amministratore di condominio non puรฒ essere delegato da nessun condomino, come previsto dalla modificazione delle norme del condominio.
Al fine di una maggior comprensione, si riporta integralmente l’art. 67 disposizioni di attuazione del codice civile.
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Art. 67. – Disposizioni attuazione codice civile.
Ogni condomino puรฒ intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta.
Se i condomini sono piรน di venti, il delegato non puรฒ rappresentare piรน di un quinto deiย condomini e del valore proporzionale.
Qualora un’unitร immobiliare appartenga in proprietร indivisa a piรน persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che รจ designato dai comproprietari interessati a normaย dell’articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente piรน di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quintoย comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a piรน condominii e per la nomina dell’amministratore.
In mancanza, ciascun partecipante puรฒ chiedere che l’autoritร giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autoritร giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti giร nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.
La diffida ed il ricorso all’autoritร giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascunย condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii.
L’amministratore riferisce in assemblea.
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere aiย sensi degli articoli 985 e 986 del codice.
In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.
Dott. Piero Antonio Esposito
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