Art 1124 codice civile
Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
Commento:
Art 1124 codice civile – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
By Dott. Piero Antonio Esposito
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Esistono dei casi particolari nell’ambito della ripartizione delle spese, come quello descritto dall’art.1124 c.c., che riporto in seguito, riguardante le spese per la manutenzione o sostituzione delle scale e degli ascensori.
In questi casi, le spese si addossano ai proprietari a cui servono, metà in funzione del valore delle unità immobiliari e metà in maniera proporzionale all’altezza di ciascun piano.
Questa norma si applica nel caso in cui si debba procedere solo alla sostituzione, ricostruzione e manutenzione degli impianti già installati.
Quando invece si deve procedere all’installazione ex novo dell’impianto dell’ascensore, la ripartizione delle spese viene eseguita in base al suddetto art. 1123 c.c.
Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’articolo.
Art. 1124. c.c. – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Dott. Piero Antonio Esposito
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