Art 1124 codice civile
Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
Commento:
Art 1124 codice civile – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
By Dott. Piero Antonio Esposito
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Esistono dei casi particolari nell’ambito della ripartizione delle spese, come quello descritto dall’art.1124 c.c., che riporto in seguito, riguardante le spese per la manutenzione o sostituzione delle scale e degli ascensori.
In questi casi, le spese si addossano ai proprietari a cui servono, metร in funzione del valore delle unitร immobiliari e metร in maniera proporzionale all’altezza di ciascun piano.
Questa norma si applica nel caso in cui si debba procedere solo alla sostituzione, ricostruzione e manutenzione degli impianti giร installati.
Quando invece si deve procedere all’installazione ex novo dell’impianto dell’ascensore, la ripartizione delle spese viene eseguita in base al suddetto art. 1123 c.c.
Al fine di una maggiore comprensione, si riporta integralmente l’articolo.
Art. 1124. c.c. – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unitร immobiliari a cui servono.
La spesa relativa รจ ripartita tra essi, per metร in ragione del valore delle singole unitร immobiliari e per l’altra metร esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metร della spesa, che รจ ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietร comune.
Dott. Piero Antonio Esposito
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