CODICE DEONTOLOGICO E CONDOTTA AMMINISTRATORI IMMOBILIARI E CONDOMINIALI

Titolo I – Condotta

Capo I
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale deve conformare la propria condotta professionale ai principii del buon padre di famiglia.

Capo II
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale deve perseguire la tutela del proprio cliente con integrità e probità, considerata la rilevanza economica e sociale dell’attività da loro svolta.

Capo III
Il comportamento del professionista amministratore immobiliare o condominiale deve essere guidato ed affrontare le questioni che gli vengono sottoposte, con approfondimento scientifico e con onestà intellettuale e nei principii di tutela adeguata al proprio cliente.

Capo IV
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale deve segnalare all’assemblea tutte le lacune che lo stabile condominiale e i suoi impianti presentano, sia per assicurarli con polizze adeguate, sia per programmare gli interventi ritenuti con senso scientifico necessari.

Capo V
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale deve rispettare gli organi preposti alla conduzione dell’associazione e il suo direttivo, ottemperare alle indicazioni e alle prescrizioni impartite allo scopo di valorizzare il loro ruolo e collaborare per l’attuazione dei loro scopi e finalità istituzionali, come un preciso onere. Il professionista amministratore immobiliare o condominiale deve fornire altresì ogni informazione inerente la propria attività che gli venga richiesta.

Capo VI
Quando il professionista amministratore immobiliare o condominiale ha interessi in altre imprese produttrici o commerciali o di tipo intellettuale che svolgano attività al servizio del soggetto amministrato, ne può percepire, oltre a quelli stabiliti dall’assemblea condominiale, i propri compensi da terzi o trarne vantaggi in relazione agli atti compiuti in esecuzione del mandato conferitogli a patto che lavori nell’interesse esclusivo del condominio e che il condominio non ne tragga svantaggi.

Titolo II – Formazione

Capo I
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale deve aggiornare mediante studi l’acquisizione di specifiche conoscenze in materie tecniche, di diritto, di contabilità, di comunicazione e tutte le materie scientifiche necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Titolo III – Rapporti con i condomini

Capo I
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale deve attenersi al mandato che gli viene conferito dall’assemblea condominiale che lo ha nominato, svolgendo con correttezza e competenza le funzioni che gli sono assegnate.

Titolo IV – Obblighi dell’amministratore

Capo I
Eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento condominiale.

Capo II
Disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini.

Capo III
Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.

Capo IV
Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio.

Capo V
Eseguire gli adempimenti fiscali.

Capo VI
Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Capo VII
Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.

Capo VIII
Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio.

Capo IX
Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

Capo X
Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Capo XI
Nell’esercizio dell’attività professionale l’amministratore è tenuto al rigoroso rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/6/2003, n. 196) e alla conservazione, con ogni cura, dei documenti ricevuti e di quelli, che sono di proprietà del condominio, che abbia redatto o acquisito in ragione del suo incarico e che dovrà esibire ogni qualvolta ne faccia richiesta un avente diritto e, comunque, consegnare al termine dell’incarico.

Capo XII
Provvedere all’invio dei verbali di assemblea in atto di cortesia per gli assenti entro 180 giorni dalla celebrazione di essa.

Capo XIII
Aprire un conto corrente intestato al condominio.

Capo XIV
Relazionare nella nota esplicativa allegata al bilancio tutti i contenziosi affrontati dal condominio.

Capo XV
Assicurarsi sulla responsabilità professionale.

Titolo V – Requisiti per svolgere l’attività dell’amministratore immobiliare o condominiale

Capo I
Avere il godimento dei diritti civili.

Capo II
Non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

Capo III
Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Capo IV
Non essere interdetti o inabilitati.

Capo V
Non avere annotato il proprio nome nell’elenco dei protesti cambiari.

Capo VI
Aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Capo VII
Aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Capo VIII
In casi di incarico svolto da società, di cui al titolo V del libro V del codice civile, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

Titolo VI – Rapporti tra Amministratori

Capo I
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale, nei rapporti con gli altri amministratori, deve comportarsi secondo principii di correttezza e reciproco rispetto.

Capo II
E’ fatto divieto al professionista amministratore immobiliare o condominiale di svolgere, in qualsivoglia forma, concorrenza sleale. Inoltre, è fatto divieto accordarsi tra professionisti a discapito di condòmini e condomìni per la sostituzione dell’amministratore.

Capo III
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale che subentri nell’incarico ad un collega deve agire nei suoi confronti con la massima obiettività, lasciando all’amministratore uscente i necessari tempi di raccolta, codificazione e consegna documenti. Allo stesso modo l’amministratore che abbia esaurito il mandato è tenuto a fornire al collega subentrante la necessaria collaborazione nel chiarire e nel risolvere i rapporti pregressi ed a fornirgli la documentazione relativa a detti rapporti, fermo restando che il nuovo Amministratore si dovrà rapportare al vecchio con il rispetto tra padre e figlio.

Capo IV
Il professionista amministratore immobiliare o condominiale che subentra in un condominio non deve revisionare un rendiconto consuntivo o il suo riparto, redatto dal precedente amministratore, se ritualmente già approvato dall’assemblea, a meno che al medesimo non sia espressamente conferito un puntuale incarico dall’assemblea di condominio.

Titolo VIII – Sanzioni

Capo I
Nel contesto sociale, culturale, normativo ed economico, l’interesse pubblico che il professionista amministratore immobiliare o condominiale deve tutelare, non può consentirgli un comportamento contrario ai principi sopra esposti. Ovviamente la sanzione disciplinare che ne deriva non è frutto di un calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione della gravità dei comportamenti attuati e che violano i doveri del presente codice, dello statuto e/o delle norme. Quindi l’associazione può disporre la sospensione o l’espulsione dell’associato dall’associazione stessa.